Opere d'arte per l'abbellimento degli edifici pubblici

L'art. 20 della legge provinciale 3 gennaio 1983, n. 2, e s.m., introduce l'obbligo dell’ acquisizione di opere d'arte qualora la Provincia, o altro ente pubblico con contributi provinciali, provveda alla realizzazione di un nuovo edificio pubblico comportante una spesa superiore a 1 milione di Euro o ad una ristrutturazione di un edificio comportante una spesa superiore ai 2 milioni di Euro.

La legge prevede due possibilità per individuare l’opera d’arte da realizzare o da acquistare:

- la scelta dell'opera d'arte da realizzare o da acquistare è demandata ad una Commissione nominata.

Di volta in volta, l'ente che provvede alla realizzazione dei lavori, nomina una Commissione la cui composizione viene dettagliatamente disciplinata all'art. 5 del regolamento di attuazione dell'art 20 della legge provinciale 3 gennaio 1983, n. 2 e s.m., emanato con Decreto del presidente della giunta provinciale 1 agosto 1996, n. 11-40/Leg., e s.m..

La Commissione si compone di:

  • un rappresentante dell’ente che realizza l’opera e assume la presidenza. Si identifica nell’assessore provinciale competente in materia di beni culturali o suo delegato per le opere realizzate dalla Provincia, nel sindaco o suo delegato per le opere realizzate dai comuni e nel legale rappresentante per opere realizzate da altri enti;
  • il progettista dell’opera edile;
  • un esperto designato tra le terne di nominativi segnalati dalle associazioni degli artisti maggiormente rappresentative a livello provinciale;
  • un esperto designato dal dirigente del dipartimento competente in materia di beni culturali.

La Commissione redige ed emana il bando di concorso per la scelta dell'opera da realizzare, individua l'opera vincitrice e redige motivata relazione della scelta effettuata. Infine accerta la conformità dell'opera realizzata o acquistata.

Il comma 5 bis dell’art.20 prevede che una somma non superiore al 20 per cento dell’importo previsto dal progetto per l’abbellimento degli edifici ai sensi dei commi 2 e 3 possa essere destinata alla corresponsione di premi a favore degli artisti giudicati meritevoli dalla commissione prevista dal comma 5 e per gli importi da essa definiti, a titolo di rimborso forfetario delle spese sostenute per la presentazione dell’opera da realizzare.

La segreteria delle commissioni provinciali sono assicurate dalla Soprintendenza per i beni culturali.

- la scelta dell’opera d’arte da realizzare viene individuata in corso d’opera dall’artista e dal progettista che vengono designati congiuntamente."

Al fine di valorizzare al massimo il sodalizio tra arti e architettura l’articolo 68 della legge provinciale 29 dicembre 2006, n.11 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2007 e pluriennale 2007-2009 della Provincia autonoma di Trento”, ha introdotto il comma 5 ter nell’art. 20 della legge provinciale 3 gennaio 1983, n. 2, che prevede che l’individuazione dell’artista incaricato dell’abbellimento del nuovo edificio pubblico avvenga congiuntamente alla nomina del progettista dell’opera pubblica.

L’artista incaricato collabora con il progettista per l’individuazione dell’opera d’arte da realizzare nell’ambito del progetto. Le modalità e i criteri di individuazione degli artisti sono stati stabiliti, sentita la competente commissione permanente del Consiglio provinciale, con deliberazione della Giunta Provinciale n. 2825 di data 14 dicembre 2007.

a)      entro il 30 giugno di ogni anno, gli artisti che intendono proporsi per l’affidamento dell’incarico di realizzazione di opere d’arte d’abbellimento di nuovi edifici pubblici, inviano all’indirizzo pec della Soprintendenza per i beni culturali (sopr.beniculturali@pec.provincia.tn.it), il proprio curriculum o l’integrazione del medesimo già inviato negli anni precedenti;

b)      dopo il 30 giugno, la Soprintendenza approva con determinazione del Dirigente e pubblica sul sito internet nel portale tematico della Cultura, l’elenco degli artisti che hanno inviato la propria documentazione e provvede a trasmettere tale elenco e la relativa documentazione pervenuta a tutti gli enti pubblici e alle associazioni artistiche maggiormente rappresentative a livello provinciale;

c)      l’ente che realizza i lavori o la struttura provinciale competente, ogni qualvolta debba affidare un nuovo incarico di progettazione per la realizzazione di un nuovo edificio pubblico, individua l’artista fra quelli in elenco sulla base del curriculum in relazione alla progettazione da elaborare. Di seguito condivide la scelta con le associazioni artistiche maggiormente rappresentative a livello provinciale, che hanno 15  giorni di tempo per segnalare le loro osservazioni;

d)      i rapporti di collaborazione fra il progettista, il direttore lavori e l’artista, per la scelta dell’opera d’arte d’abbellimento del nuovo edificio pubblico nonché della relativa realizzazione, saranno regolati sia nella convenzione di affidamento di incarico di progettazione definitiva e direzione lavori dell’edificio da realizzare, sia nel contratto di nomina dell’artista per la scelta e la realizzazione dell’opera d’arte.