1) ZANOBINI L., VETRINI T., Dizionario della pubblica istruzione, Milano, 1968-1975, p.551: "Il giornale di classe è conservato nella scuola, a disposizione delle autorità scolastiche per eventuali controlli, almeno per un biennio. Decorso tale termine, deve essere conservato nell'archivio della direzione didattica, unitamente ai registri d'esame (art.425 del R. D. n.1297/1928). Tuttavia per evitare possibili casi di dispersione, si è introdotta la prassi per cui l'insegnante, al termine delle iscrizioni, trasmette al direttore, che lo conserva nel proprio ufficio, il giornale di classe relativo all'anno precedente".
2) Tratto da: La scuola fa la storia: gli archivi scolastici per la ricerca e la didattica, a cura di SEGA M.T., Portogruaro (VE), 2002.
3) Ordine ministeriale 10 gennaio 1924, Norme regolamentari per l'applicazione del Regio Decreto del 1 ottobre 1923, n.2185. L'art. 27 della circolare prevede al punto 5 l'estensione di una "cronaca della scuola, con notizie e dati sulla frequenza degli scolari, sulle assenze durante l'anno; sulle ragioni eccezionali delle numerose assenze; sulle assenze del maestro ed eventuali consegne didattiche fatte al maestro supplente; sullo stato dei sussidi didattici; sulle opere integrative; sulle visite, gite, feste della scuola, sulle visite ricevute dai superiori e su episodi notevoli della vita cittadina in rapporto alla scuola".
4) ZANOBINI L., BRACCI A., Raccolta delle circolari sulla Pubblica Istruzione, Giuffrè, Milano, 1960, vol. I, Istruzione primaria, pp.702-703: "nelle province di Sondrio e di Trento funzionano da diversi anni in via sperimentale, classi elementari riservate ai ragazzi che altrimenti dovrebbero ripetere, talora per più anni, l'ultima classe del corso elementare: trattasi delle cosidette sesta, settima e ottava."
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